Il Concorso pubblico che non rispetta le quote di riserva durante lo scorrimento della graduatoria
Il Ministero della Giustizia, che ha violato la quota di riserva prevista dalla legge per le categorie protette nello scorrimento della graduatoria di un concorso per assistenze giudiziario indetto a livello nazionale, deve ammettere il disabile nel suo ruolo.
Questo è quanto stabilito dalla sentenza n. 10241 emessa dal Tribunale di Roma, sez. Lavoro, il 20 novembre 2019.
Disabile perde il posto di lavoro dopo lo scorrimento della graduatoria
Una decisione destinata ad acquisire una grande rilevanza relativamente ai concorsi pubblici con posti riservati ai soggetti diversamente abili con particolare attenzione alle ipotesi di scorrimento della graduatoria.
La vicenda ha avuto origine da un bando di concorso pubblico per 800 posti a tempo indeterminato per il ruolo di assistente giudiziario indetto dal Ministero della Giustizia che, dopo l’approvazione della graduatoria definita generale di merito, e tendo conto della quota di riserva del 7% dei posti messi a concorso, aveva visto ammesso tra idonei anche un disabile che aveva utilmente partecipato al concorso.
Successivamente era stata deliberata l’assunzione di altre 600 unità di personale mediante lo scorrimento della graduatoria.
L’accusa era che nello scorrimento non si era tenuto conto della quota di riserva e, per questo, il cittadino affetto da invalidità non veniva reclutato.
Immediatamente il soggetto invalido ha proposto ricorso in via d’urgenza in quanto il Ministero della Giustizia non aveva considerato la quota di riserva stabilita dalla legge per le categorie protette nello scorrimento della graduatoria del concorso bandito.
Accoglimento del Ricorso del Disabile escluso dalla Graduatoria
Il suo ricorso proposto dall’Avvocato del Lavoro del disabile è stato accolto ed il lavoratore è stato così ammesso tra i vincitori al concorso.
Questo provvedimento era stato confermato anche a seguito del reclamo proposto dal Ministero della Giustizia che, non contento, ha proposto ricorso nel merito.
La PA contestava, in particolare, di non essere obbligata al rispetto delle quote di riserva anche nel caso di scorrimento della graduatoria, ritenendo quindi illegittima l’assunzione del disabile.
Illegittimo lo scorrimento della graduatoria che non rispetta la quota di riserva
Il Giudice del Lavoro di Roma, chiamato ad affrontare questo caso, ha innanzitutto chiarito che la tutela dei disabili nel mondo del lavoro, dopo l’intervento della L. 68/1999 che ha previsto un sistema di assunzioni obbligatorie, ha cambiato prospettiva.
I soggetti disabili, infatti, non devono essere considerati e classificati come un peso per il datore di lavoro pubblico o privato ma un valore da inserire nel contesto lavorativo tenendo conto delle sue capacità professionali.
Nel pubblico impiego dove le assunzioni vengono fatte tramite procedure selettive, quindi tramite concorsi pubblici, le PA devono quindi obbligatoriamente assegnare una quota di posti ai soggetti affetti da disabilità, nei limiti previsti dalla legge.
A parere del giudice del Lavoro questo principio deve essere rispettato ovviamente anche durante l’ipotesi di scorrimento della graduatoria.
In tale circostanza, infatti, la PA decidendo di procedere ad un nuovo contingente di assunzioni, deve garantire nella stessa percentuale prevista nel bando di concorso, la quota di riserva da attribuire ai soggetti disabili.
Alla luce di tali considerazioni i giudici della sezione Lavoro del Tribunale di Roma hanno affermato l’obbligo della PA di tenere conto, anche con riferimento allo scorrimento della graduatoria di ulteriori 600 unità lavorative, anche della quota di riserva del 7% prevista nel bando di concorso.
I giudici hanno così respinto l’appello del Ministero della Giustizia e confermato l’idoneità del disabile al mantenimento del suo posto di assistente giudiziario, quale vincitore a pieno titolo del concorso.
L’inserimento lavorativo delle persone disabili nella PA
L’inserimento nel mondo del lavoro delle persone affette da disabilità è favorito da c.d. collocamento mirato inteso come processo che da incontrare domanda ed offerta di lavoro per le categorie protette, così come previsto dalla L. 68/1999.
Finalità di questo strumento è quello di aiutare l’integrazione socio-lavorativa dei disabili da parte dei datori di lavoro sia pubblici che privati i quali sono tenuti ad assumere tali lavoratori tenendo conto delle loro capacità lavorative, inserendole nel posto adatto.
In particolare il collocamento mirato si riferisce ai seguenti soggetti: diversamente abili con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33%, non vedenti e sordomuti, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio ed orfani di questi ultimi, profughi italiani e vittime del terrorismo.
Le assunzioni obbligatorie o quote di riserva devono essere calcolate secondo criteri ben precisi.
In particolare, essere prevedono come quota riservata ai soggetti disabili, il 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
Nelle PA che procedono al reclutamento dell’organico garantiscono il rispetto di tali quote attraverso la riserva nei concorsi, la chiamata numerica o la chiamata nominativa per mezzo di convenzione.
Le assunzioni attuate tramite concorsi pubblici devono, quindi, necessariamente riservare ai disabili una percentuale di posti fino al 50% dei posti messi a concorso.
Le modalità di svolgimento del concorso devono tenere conto delle particolari disabilità di chi vi partecipa, agevolando i partecipanti affetti da handicap sia fisici che intellettivi i quali concorrono in condizione di parità con gli altri candidati.
Requisiti dei Bandi di Concorso
Nel bandi di concorso per il pubblico impiego non è più ammesso richiedere il requisito di sana e robusta costituzione fisica ma solo l’idoneità fisica a svolgere l’impiego.
Insomma, il datore di di lavoro, sia pubblico che privato, è obbligato a riservare dei posti a favore delle categorie protette.
Un’azienda o un ente pubblico con 1000 dipendenti deve riservare almeno 70 posti da assegnare ai soggetti appartenente alle categorie protette.
Nelle PA, particolare attenzione è da riservare anche nelle ipotesi di scorrimento della graduatoria in quanto, così come stabilito dal Tribunale di Roma con la recente sentenza del 2019 ed ormai consolidato nella giurisprudenza europea, si dovrà necessariamente tenere conto della quota d’obbligo anche relativamente agli ulteriori posti assegnati.